AUTORIZZATI EX L.R. 38/92, ART. 4. Ambito: comprensorio Monte Bignone
Articolo 1. Oggetto e ambito di applicazione
È oggetto del presente Regolamento la disciplina della circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati per fini
ludico-sportivi, sui percorsi a fondo naturale autorizzati ex art. 4 L.R. n. 38/92 come aggiornata con L.R.
29/2018, nell’ambito del comprensorio di Monte Bignone, sul territorio dei Comuni di Baiardo, Ceriana,
Perinaldo e Sanremo.
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Articolo 3. Elenco dei percorsi
Le percorrenze cui fa riferimento il presente regolamento coinvolgono il territorio dei Comuni del
comprensorio di Monte Bignone come segue:
- percorso da S.P. n. 56 a chiesa S. Giovanni Di Ceriana, M. Colma, discesa del crinale in direzione
Case Lanteri – Poggio sino ad innesto con la S.P. n. 55 per una lunghezza totale di c.a. 7,1 km, di cui
1,5 km circa ricadenti in Comune di Sanremo (una porzione a scavalco con Ceriana) e i restanti in
Comune di Ceriana; - percorso da S.P. n. 54 direzione loc. Bossola (Trote vive) sino a loc. Fascia d’ubago in comune di
Ceriana; - percorso da S.P. n. 54, Strada Carpe, loc. Fascia d’Ubago, bivio Furchè in direzione ovest (sentiero
a dx), bivio Tomajin in direzione est (sentiero a sx) per Monte Merlo sino alla Neveira, in comune di
Ceriana; - pista “Variante” di Baiardo;lunghezza su fondo naturale in Comune di Baiardo 3,8 km circa;
- percorso da SP 75 in loc. Colla Serro, Costa Caroggio, pista Acquedotto, Via Martiri della Libertà,
Bivio San Rocco, lunghezza su fondo naturale in Comune di Baiardo 5,8 km circa; - percorso “Anello di Funtanin”: in discesa da S.P. n. 61 su antica mulattiera sino al laghetto e ritorno
in salita su pista a fondo naturale circa parallela alla precedente per collegarsi in uscita all’innesto
S.P. 61, lunghezza c.a 4,5 km.
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Articolo 5. Permesso di transito e contributo
Chiunque intenda transitare autonomamente sulla rete dei percorsi a fondo naturale di cui all’elenco riportato
nel precedente art. 3 deve, conformemente alle specifiche riportate ai successivi artt. 6 e 7, dotarsi di un
“tesserino di transito”, all’uopo rilasciato dall’ente gestore (Consorzio Forestale M.Bignone) previa
indicazione, da parte del richiedente, dei propri dati identificativi nonché dimostrato versamento del
contributo annuale prefissato, inizialmente stabilito nella misura di 50 euro per persona.
Il tesserino è personale, valido per 365 giorni dal rilascio e sull’intera rete dei percorsi autorizzati del
comprensorio e non può essere ceduto a terzi.
Articolo 6. Rilascio del tesserino e destinazione dei proventi
Il soggetto gestore, mediante apposito sistema automatizzato, rilascia i tesserini di cui al precedente articolo
e introita i contribuiti, che vengono utilizzati a copertura delle spese per il sistema unitario di manutenzione e
vigilanza della rete dei percorsi in argomento.
Articolo 7. Divieti e regole
- il transito delle auto e altri mezzi motorizzati è comunque ammesso, nelle tratte carrabili, da parte dei
soggetti che svolgono funzioni pubbliche o di pubblico interesse nonché dei privati proprietari dei
terreni confinanti o vicini, ai fini dell’accesso alle rispettive proprietà; - il transito con motocicli è ammesso a favore di altri soggetti previa dimostrazione di possesso, da parte
del guidatore, di tesserino personale di transito, rilasciato dall’ente gestore con le modalità di cui al
precedente art. 5 e tenuto con sé unitamente ad un documento di identità personale; - le moto in transito sui percorsi fuori strada devono comunque essere dotate della regolare targa;
- i mezzi motorizzati dovranno procedere con la dovuta attenzione e a confacente velocità, in particolare
nei tratti a scarsa visibilità, nel rispetto dei limiti di velocità indicati e con obbligo di fermarsi in caso di
incrocio con escursionisti non motorizzati; - è fatto obbligo di rispettare il senso di marcia indicato nella cartellonistica stradale;
- iI transito di motocicli sui tratti a fondo naturale non è ammesso in caso di allerta meteo dichiarata (livelli
arancio – rosso) e nelle 24 ore successive allo scadere di tale allerta ed è altresì vietata in caso di
precarie condizioni di stabilità del sedime viario.
Articolo 9. Sanzioni amministrative
Fermo restando il richiamo all’applicazione di quanto stabilito all’art. 8 della L.R. 38/1992 e s.m.i., nonché di
tutta la pertinente disciplina del Codice della Strada, la violazione di dispositivi di cui all’art. 7 del presente
Regolamento dà luogo all’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
- per l’illecito transito fuoristrada di motocicli al di fuori di percorsi autorizzati, oltre alle sanzioni previste
dalle leggi surrichiamate si applica una sanzione pari al triplo del contributo annuale richiesto per il
rilascio del tesserino di transito di cui all’art. 5 del presente Regolamento; - per il transito con motocicli in carenza del tesserino personale di transito si applica una sanzione pari al
doppio del contributo annuale richiesto per il rilascio del tesserino tesso; - per iI transito di motocicli sui tratti a fondo naturale in caso di allerta meteo dichiarata (livelli arancio –
rosso) e nelle 24 ore successive si applica una sanzione pari ad euro 100; - per il mancato rispetto del divieto di transito dei motocicli lungo i sentieri MTB autorizzati, oltre a quanto
stabilito dalle norme surrichiamate si applica una sanzione aggiuntiva di euro 100,00.
All’accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui al presente articolo si provvede ai sensi della legge
regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di
competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e s.m.i. Le funzioni
amministrative riguardanti l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
regolamento sono esercitate dall’Amministrazione Comunale territorialmente competente; la sanzione può
essere pagata in forma ridotta nel termine di 60 gg dalla data di notifica del verbale con le modalità
appositamente individuate.
Per la contestazione delle sanzioni amministrative può essere presentato ricorso, nel termine di 30 giorni dalla
notifica, al Sindaco del Comune territorialmente competente, cui possono essere presentati scritti difensivi o
chiedere di essere sentiti.